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Maxi bolletta Abbanoa annullata: utente vince in appello a Sassari

La Corte d’Appello conferma: Abbanoa responsabile per mancate letture e segnalazioni di consumo anomalo.

© Foto: Sassaritoday.it

Nel 2014 aveva ricevuto una bolletta dell’acqua da 19 mila euro, come conguaglio degli ultimi quattro anni, durante i quali aveva regolarmente pagato le fatture emesse dal gestore del servizio idrico. Il consumo anomalo, è stato poi provato, era dovuto a una perdita nell’impianto privato, ma per la Corte d’appello di Sassari l’utente non deve pagare la bolletta astronomica perché il gestore, durante il periodo considerato, non ha effettuato le letture periodiche del contatore dell’acqua ed emesso fatture sulla base dei consumi medi, quindi con importi del tutto normali. Non eseguendo le letture e le relative comunicazioni all’utente, questi non è potuto venire a conoscenza di consumi anomali e quindi non ha responsabilità nel non avere controllato l’impianto per verificare la presenza di perdite. 

Mancate letture del contatore

La sentenza della Corte d’appello di Sassari, emessa a fine novembre 2025, conferma quanto già stabilito dal Tribunale di primo grado, contro cui si era appellata Abbbanoa, ed è perentoria: “In tema di contratto di somministrazione di acqua, il gestore del servizio idrico è tenuto, in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede, a emettere fatture con periodicità non inferiore a due volte l’anno, con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, e a segnalare all’utente consumi anomali, quali quelli superiori di tre volte la media storica del cliente o doppi rispetto al periodo precedente o allo stesso periodo dell’anno precedente, al fine di consentire allo stesso di monitorare i consumi e di attivarsi tempestivamente per evitare l’aggravamento del danno derivante da eventuali perdite occulte”.

Il gestore in quattro anni aveva emesso solo quattro fatture in acconto, tutte regolarmente pagate, fino all’emissione di una fattura a saldo per l’importo di 19 mila euro. Importo non dovuto in quanto relativo a consumi spropositati rispetto alla composizione del nucleo familiare e all’utilizzo dell’immobile limitato a sole poche settimane durante l’anno.

L’utente era in buona fede

Quindi la Corte d’appello ha respinto il ricorso di Abbanoa perché, “In tema di contratto di somministrazione di acqua, la regolare emissione di fatture in acconto, con importi apparentemente coerenti con la situazione reale in assenza di perdite, esclude l’inadempimento dell’utente che, in buona fede e non allertato dal gestore, non ha verificato il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore”. 

La sentenza ha stabilito quindi che la bolletta da pagare non è di 19 mila euro, ma di 97 euro, perché, “se l’Ente gestore del servizio avesse effettuato correttamente le letture avrebbe consentito all’utente di rilevare immediatamente i consumi anomali e verificare tempestivamente la sussistenza di un’eventuale perdita occulta”.

 

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Fonte originale e approfondimento: Sassaritoday

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Written by ViviSassari

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