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Cospito chiede i domiciliari ai giudici di Milano. Comitato di Bioetica, no a misure contro la volontà dell’interessato

Alfredo Cospito, attraverso il suo legale, ha depositato al tribunale di sorveglianza di Milano una richiesta di differimento pena, per motivi di salute, nella forma della detenzione domiciliare. La richiesta è ora al vaglio dei giudici che dovranno fissare udienza.

Da quanto si è saputo, la difesa dell’anarchico, rappresentata dal legale Flavio Rossi Albertini, ha depositato l’istanza di differimento pena nella forma della detenzione domiciliare al Tribunale di Sorveglianza di Milano. I giudici (presidente Giovanna Di Rosa affiancata da Ornella Anedda e due esperti) dovranno ora stabilire la data dell’udienza per discutere la richiesta. Udienza che potrebbe tenersi il 24 marzo. La difesa dell’ideologo della Fai nell’istanza fa riferimento ai motivi di salute (è in sciopero della fame dal 20 ottobre) che devono portare i giudici, secondo il legale, a differire l’esecuzione della pena e a mandare il 55enne ai domiciliari a casa della sorella. E, dunque, revocando di fatto anche il 41bis, contro cui Cospito sta lottando con il digiuno. La Sorveglianza milanese, dunque, dovrà vagliare una questione delicata, su cui più volte si è anche espressa con interpretazioni la giurisprudenza, negando spesso il differimento pena in questi casi nei quali lo stato critico di salute viene ‘autoindotto’ dallo stesso detenuto. Saranno necessari probabilmente anche esami sulla condizione psichica dell’anarchico, perché se fosse rilevata, in ipotesi, una patologia mentale si potrebbe a quel punto superare la questione della ‘autoinduzione’ e dare l’ok al differimento pena. Tra l’altro, per il 24 marzo, da quanto si è saputo, è fissata anche un’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Sassari, dove era detenuto Cospito fino a fine gennaio scorso. Un collegio dovrà esprimersi su un ricorso della difesa contro la bocciatura della richiesta di differimento pena, già decisa da un giudice di Sassari. A Milano, invece, l’istanza è stata presentata direttamente al Tribunale e quindi la valutazione sarà già collegiale. Intanto, ieri il 55enne è stato trasferito di nuovo dal carcere di Opera nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano. Aveva dei valori di potassio troppo alti e dunque è stato necessario un ricovero cautelativo per monitorare la situazione che, pare, resta stabile, anche se delicata. I valori nella serata di ieri, da quanto riferito, sono tornati abbastanza in linea con la sua condizione. Negli ultimi giorni Cospito ha deciso di assumere solo acqua, sale e zucchero e nessun integratore.

“Il trasferimento di Cospito in ospedale è una notizia che ci attendevamo ma è stata assunta repentinamente forse alla luce dei valori del potassio e per la rinuncia ad assumere gli integratori salvavita dopo il rigetto della Cassazione. Lui non ha vocazione suicida, sta facendo una battaglia per la vita, trascorrere anni al 41 bis è una ‘non vita‘”. E’ quanto ha affermato il difensore dell’anarchico in sciopero della fame, Flavio Rossi Albertini, a SkyTg24. Il legale ha riferito, inoltre, di avere parlato con il suo assistito ieri mattina quando era ancora nel carcere di Opera. “E’ certamente molto provato, è al 138esimo giorno di sciopero della fame ma è ancora lucido”, ha aggiunto.

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I membri del Comitato Nazionale di Bioetica condividono il “rifiuto di adottare misure coercitive contro la volontà attuale della persona” e “ritengono che non vi siano motivi giuridicamente e bioeticamente fondati che consentano la non applicazione della L.219/2017 nei confronti della persona detenuta, che, in via generale, può rifiutare i trattamenti sanitari anche mediante le Disposizioni Anticipate di Trattamento (Dat)”. Lo indica lo stesso Comitato, che nella sua riunione plenaria del 6 marzo “ha approvato il documento di risposta ai quesiti del ministero della Giustizia presentati il 6 febbraio scorso”.

Il Comitato, prosegue la nota, “si è in primo luogo interrogato sulla possibilità di rispondere a quesiti per i quali è evidente il collegamento ad una vicenda personale chiaramente riconoscibile, per quanto non esplicitamente menzionata”. Il regolamento del Cnb esclude che si possano dare risposte a “quesiti riferiti a casi personali”, ma prevede che ciò possa avvenire “in ipotesi eccezionali in cui ricorrano motivi di interesse generale e comunque nel rispetto della funzione giurisdizionale spettante alla Magistratura”. Di conseguenza il Comitato “non ha alcuna legittimità giuridica, politica, morale ed etica per formulare un parere ‘ad personam’. Di conseguenza, la risposta del CNB ha un carattere generale”. Nel corso della seduta sono emerse “diverse riflessioni condivise”, che “sono la premessa di posizioni che si differenziano in alcune conclusioni”. La maggioranza dei componenti del Comitato (19) “ha ritenuto che, nel caso di imminente pericolo di vita, quando non si è in grado di accertare la volontà attuale del detenuto, il medico non è esonerato dal porre in essere tutti quegli interventi atti a salvargli la vita” e rileva che “la stessa Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu) ha sostenuto di recente che: ‘né le autorità penitenziarie, né i medici potranno limitarsi a contemplare passivamente la morte del detenuto che digiuna'”. Si rileva inoltre che “le Dat sono incongrue, e dunque inapplicabili, ove siano subordinate all’ottenimento di beni o alla realizzazione di comportamenti altrui, in quanto utilizzate al di fuori della ratio della L.219/2017”. Altri componenti del Cnb (9), ritengono che “non vi siano motivi giuridicamente e bioeticamente fondati che consentano la non applicazione della L.219/2017 nei confronti della persona detenuta in sciopero della fame, anche in pericolo di vita. Anche in questo caso la nutrizione e l’idratazione artificiali possono essere rifiutate, anche mediante le Dat e la pianificazione condivisa delle cure. Il diritto inviolabile di vivere tutte le fasi della propria esistenza senza subire trattamenti sanitari contro la propria volontà – derivazione logica del diritto alla intangibilità della sfera corporea di ogni essere umano – costituisce un principio costituzionale fondamentale del nostro ordinamento”. Infine 2 membri del Comitato, “pur privilegiando questa seconda posizione per quanto riguarda l’interpretazione dell’ordinamento vigente e l’applicabilità delle Dat, ritengono che un diverso bilanciamento dei principi in gioco non sia da escludere, anche guardando all’esperienza di altri Paesi. Considerano tuttavia – conclude la nota – che un intervento del legislatore sia la via obbligata, comunque stretta per vincoli e giurisprudenza costituzionali. Sottolineano inoltre la necessità di offrire un esplicito e chiaro riferimento normativo a chi si troverà a prendere queste decisioni, a partire dai medici”.
   

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